24.01.2018 Icon

Interest Rate Swap: l’orientamento della Corte d’Appello di Torino

La Corte d’Appello di Torino inaugura il 2018 con una pronuncia che delinea, in termini chiari, la natura e funzione di copertura dei contratti di Interest Rate Swap (IRS).

La vicenda nasce nel 2013, quando una società trascina in giudizio un noto intermediario finanziario assumendo che quest’ultimo le aveva proposto e fatto sottoscrivere un contratto derivato, sotto la falsa rappresentazione di una funzione di copertura rispetto ad un finanziamento immobiliare.

Fin dal giudizio di prime cure (definito con sentenza del Tribunale di Torino, 24-4-2014, n. 2976, già oggetto di esame in questa rivista), parte attrice assumeva la nullità del contratto di IRS per mancanza di causa, ma il Tribunale riconosce la purezza e la semplicità di tale accordo finalizzato alla copertura di un rischio, che trova la sua causa “nello scambio di flussi corrispondenteal differenziale che, nel tempo di esecuzione del contratto, si determina tra due tassi di interessi differenti e predefiniti, applicati ad un capitale nozionale di riferimento, e mira a riequilibrare l’oscillazione dei tassi variabili relativi al contratto di mutuo sottostante  […], naturalmente, la variazione nel tempo dei tassi di interesse in modo sfavorevole al cliente non esclude l’originaria causa del contratto, tutto ciò rientrando nell’alea naturale dello stesso; né rilevava l’osservazione della attrice circa il fatto che il contratto avesse celato un costo di commissione implicito, considerato che lo stesso perito attoreo aveva affermato che il tasso fisso per i primi sei mesi successivi alla stipulazione del contratto era stato favorevole alla società attrice che, in ogni caso, l’applicazione di un costo di commissione era stata indicata nella scheda prodotto come l’aggregato delle componenti prezzo teorico, costo di copertura e margine”.

Nei motivi di appello articolati, quindi, la società lamentava che il contratto oggetto della contesa fosse caratterizzato da “alea unilaterale” non presentando margini di utilità per il cliente. Infatti, a detta dell’appellante, le chances che il tasso Euribor fosse stato stazionario in modo duraturo e significativo oltre la soglia del 4,79% erano praticamente inesistenti: dunque, il contratto sarebbe stato ad esclusivo vantaggio della banca, la quale si sarebbe avvalsa anche di un elevato costo di commissione (di cui, solo in appello, se ne contestava la validità).

Analizzato l’appello e la relativa consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio piemontese conferma l’infondatezza del motivo portato in appello di nullità del contratto IRS per mancanza di causa.

La Corte, conclude sostenendo “l’infondatezza della eccezione di nullità per difetto di causa del contratto derivato IRS. Tale valutazione non è in alcun modo inficiata da ulteriori argomentazioni di natura storico – economica, con le quali parte appellante vorrebbe dimostrare come – in concreto se non in ragione delle astratte previsioni contrattuali – il prodotto finanziario, in quanto stipulato in quella particolare ricorrenza temporale – non potesse produrre alcun beneficio per la [società], poiché pacificamente non vi sarebbe stata alcuna prospettiva di aumento dei tassi di interesse nel futuro: al contrario, il rapporto tra due contratti, la struttura del contratto IRS, e in particolare la – notevole – durata di anni 18 rendevano ex ante l’alea equamente distribuita, e ciò appare, per quanto possa rilevare, anche secondo una lettura ex post, essendo il termine solo parzialmente decorso, non è dato sapere come si muoveranno i tassi in futuro”.

Tirando le somme, da quanto esposto dalla Corte, se ne ricava il precetto secondo cui l’eccezione di nullità per difetto di causa del contratto derivato di Interest Rate Swap non è possibile qualora il contratto derivato sia ancora in corso, anche perché potrebbe lo stesso essere condizionato (nella sua esecuzione) dall’andamento futuro dei tassi.

Corte d’Appello di Torino, Sez. I Civile, 10 gennaio 2018, n. 80 (leggi la sentenza)

Gabriele Stefanucci – g.stefanucci@lascalaw.com

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