08.11.2019 Icon

Interessi di mora: no al vaglio usura

Il Tribunale di Brescia, anticipando in un certo qual senso l’ordinanza n. 26946 del 22/10/19 rimessione alle Sezioni Unite che sarebbe avvenuta di lì a poco, con la sentenza n. 2635 del 3 ottobre 2019 è tornato ad esprimersi in merito all’assoggettabilità o meno del tasso di mora alla disciplina in materia di usura.

Come ormai noto, la I sezione della Suprema Corte di Cassazione – con l’ordinanza citata – preso atto dei contrasti giurisprudenziali scaturiti su tale argomento, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite affinché maturi una interpretazione univoca su di un tema che sempre più è al centro delle controversie tra Istituti di credito e clienti.

La sentenza in commento giunge alla conclusione di un giudizio che aveva come domanda principale la declaratoria di illiceità delle clausole relative agli interessi, convenzionali e di mora, per contrasto con la normativa anti-usura. Il Giudice, prendendo una posizione netta, non ritiene possa essere condivisibile la tesi della applicabilità delle soglie usurarie anche in materia di tassi di mora (oltreché penali per anticipata estinzione, costi di insoluto e recupero del credito).

Il Dott. Ambrosoli, infatti, sostiene che “la non assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina in materia di usura pare doversi logicamente desumere dalla formulazione dell’art. 644 c.p. (che attribuisce rilievo a interessi o utilità dati o premessi “in corrispettivo di una promessa di denaro o altra utilità” e “collegate all’erogazione del credito”, e dunque agli interessi corrispettivi o sinallagmatici rispetto alla promessa o dazione di denaro e non a quelli moratori, che per la lorio natura risarcitoria sono di applicazione eventuale e successiva, per il caso di inadempimento, e calcolati sul solo ammontare della prestazione insoluta anziché sull’intero importo finanziato; o, in altri termini alla pattuizione sull’erogazione volontaria e non a quella sulla remunerazione per perdita involontaria della disponibilità del denaro)”.

Sottolinea il Tribunale come tale impostazione sia del tutto coerente con l’esclusione degli interessi di mora dal conteggio del tasso effettivo globale medio (TEGM), con riferimento al quale viene individuato il tasso soglia usurario ai sensi dell’art. 2 legge 108/1996. Ed è evidente, pertanto, che anche qualora si volesse sostenere la tesi inversa – a favore dell’assoggettabilità al vaglio usura degli interessi moratori – si debba obbligatoriamente applicare la maggiorazione di 2,1 punti percentuali al tasso di riferimento.

Non manca in sentenza il richiamo alla locuzione “a qualunque titolo” – art. 1 del D.L. 394/00 – sovente utilizzata per giustificare la ricomprensione degli interessi moratori nella normativa anti-usura. Il Giudice chiarisce che occorra riferirsi alle “remunerazioni varie purché correlate all’erogazione del finanziamento” concludendo che “l’interesse di mora… ha natura risarcitoria e non remuneratoria, non è dovuto al momento dell’erogazione del credito ma solo in caso di eventuale inadempimento e nei limiti di esso… non è compreso negli elementi costitutivi del TEGM”.

Alla luce della corposa argomentazione svolta, il Giudice così ha respinto la domanda dell’attore sancendo la non assoggettabilità degli interessi di mora al vaglio usura (tra l’altro, nel caso di specie non sussisteva alcun superamento della soglia pro-tempore vigente).

Non rimane quindi che attendere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione forniscano una interpretazione uniforme ad una tematica rilevante e dibattuta.

Tribunale di Brescia, 3 ottobre 2019, sentenza n. 2635Angelo Pasculli – a.pasculli@lascalaw.com

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