11.06.2021 Icon

Interessi di mora e usura: facciamo il punto con Appello Milano

Con una interessante sentenza del 22 marzo 2021 la Corte d’Appello di Milano ribadisce l’insegnamento della Suprema Corte in tema di usura e interessi di mora.

Il caso vedeva l’appellante dolersi della pretesa, errata applicazione delle norme in materia di tasso soglia di mora, lamentando che quello oggetto della causa fosse un interesse di mora superiore al tasso soglia, il che avrebbe dovuto comportare la ripetizione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi del finanziamento (leasing).

La Corte d’Appello ha subito affermato il principio per cui, risultando provata l’estinzione del leasing con riscatto dell’immobile e corresponsione del relativo costo da parte della società appellante, difetta l’interesse di quest’ultima ad ottenere l’accertamento della pretesa usurarietà del tasso di mora pattuito, mai applicato in concreto.

In ogni caso, la Corte ha comunque tenuto a precisare che “deve escludersi l’applicabilità dell’art. 1815, co. 3 c.c., per l’impossibilità di estendere la nullità della predetta pattuizione alla clausola relativa agli interessi corrispettivi, trattandosi di clausola autonoma avente distinta funzione rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi, comunque dovuti”.

In proposito, la sentenza in esame ha ricordato che le Sezioni Unite (sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020) hanno stabilito che “ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”.

La Corte d’Appello ha precisato che tale principio trova fondamento nel fatto che, venuta meno la clausola degli interessi moratori eventualmente oltre soglia, resta comunque un danno per il creditore insoddisfatto, applicandosi a quel punto il principio generale per cui il danno da inadempimento viene risarcito nella misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell’adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.

La sentenza in commento si sofferma poi su un ulteriore tema, prendendo le mosse da analoghe doglianze proposte dall’appellante in relazione a un contratto di lease back.

A questo proposito, la Corte aggiunge ulteriori considerazioni riguardanti il valore delle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, osservando che, “oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate” dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma, c.p..

Quanto al rilievo per cui gli interessi di mora non sono considerati nella rilevazione del T.E.G.M, la Corte milanese ricorda che la Cassazione, «nella sentenza 17.10.19 n. 26286, si è così espressa con riguardo al tasso di mora: “la Banca d’Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali” … orientamento ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 18 settembre 2020 n. 19597, che ha affermato: la mancata indicazione, nell’ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica».

Detto principio, quindi, comporta che “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria (solo n.d.r.), quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”.

Nel caso di specie, elaborando il tasso soglia con le modalità antecedenti al D.lgs. n. 70/11 e dunque a sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, rilevato dalla Banca d’Italia (2,1%), maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4”, è risultato evidente alla Corte che nella specie, anche a voler considerare, come preteso, le spese (lì indicate in “0,05605042 %”), non poteva ritenersi avere carattere usurario il tasso di mora convenuto nel contratto in base al TEGM rilevato periodicamente per le operazioni di leasing, aumentato della metà.

L’appello, per le ragioni esposte, è stato respinto.

Antonio Ferraguto – a.ferraguto@lascalaw.com

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