La sentenza in commento ha affermato che sono inopponibili agli aggiudicatari gli atti di disposizione del bene immobile pignorato trascritti anteriormente al pignoramento, ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca volontaria disciplinata dal RD n. 646/1905 anteriore all’entrata in vigore del D.lgs. n. 385/1993, anche nell’ipotesi in cui il creditore fondiario agisca a tutela del proprio credito mediante intervento nella procedura esecutiva. Tale statuizione si fonda sulla norma di cui all’art. 51 del R.D. n. 646/1905, in forza del quale il creditore fondiario ha diritto di surrogarsi in un’espropriazione dipendente da un precetto anteriore limitatamente ai beni ipotecati. Alla luce di tale disposizione, quindi, i privilegi processuali riconosciuti al creditore fondiario sulla base della normativa applicabile al caso di specie si riferiscono ad ogni atto di aggressione esecutiva al patrimonio del debitore, quale deve considerarsi il ricorso per intervento.
(Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com)