Cass, Civ., I Sez., 04 dicembre 2014, n. 25662
Si sottopone all’attenzione dei Lettori di Iusletter una sentenza della Suprema Corte dalla quale intendiamo trarre delle riflessioni e delle conclusioni in tema di notifica della sentenza d’appello, ai fini della ricorrenza del termine breve di trenta giorni per la presentazione del ricorso in Cassazione.
I ricorrenti affermano che la sentenza d’appello sia stata comunicata a mezzo PEC in data 21 maggio 2013 e non ancora notificata. La resistente sostiene che detta comunicazione avrebbe comportato anche la conoscenza del testo integrale della sentenza impugnata, così trasformando la comunicazione in una vera e propria notificazione. Conseguentemente la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta in data 21 novembre 2013, sarebbe tardiva.
La tesi del resistente si fonda sull’art. 45, secondo comma, disp. att. c.p.c, il quale recita che il biglietto di cancelleria contiene, tra gli altri, “il testo integrale del provvedimento comunicato”. Partendo da tale disposizione normativa la notifica della sentenza si sarebbe perfezionata e quindi anche la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.
La questione si complica per l’intervento del D.L., 24 giugno 2014, n. 90 il quale ha novellato l’art. 133 c.p.c. che ora prevede che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.
La Suprema Corte ha ritenuto in primis nel caso di specie non applicabile lo ius superveniens, trattandosi di una comunicazione effettuata prima dell’intervento legislativo (21 maggio 2013) e ha, in secundis, messo in evidenza due ordini di ragioni per cui la disposizione dell’art. 45 disp. att. c.p.c, non può essere interpretata nel senso di equiparare la comunicazione a mezzo PEC con una vera e propria notifica.
Il primo motivo è da individuarsi nell’intervento legislativo del D.L. sopra citato, che ha chiarito, con il nuovo art. 133 c.p.c, che la comunicazione non poteva avere l’efficacia della notificazione.
Il secondo motivo si rinviene dal fatto che il processo telematico, nel cui ambito si inseriscono le comunicazioni mediante PEC, non era, a quella data, generalizzato.
15 dicembre 2014
Miriam Cantalicio – m.cantalicio@lascalaw.com