Cass., 7 novembre 2011, Sez. I, n. 23033
Massima: “La banca mutuataria che segnali al gestore dell’archivio dei debitori insolventi (cosiddetto Crif) il nominativo del mutuatario, il cui inadempimento all’obbligo di restituzione della somma mutuata si riveli essere, al momento della segnalazione stessa, conseguenza di un disguido ad esso non imputabile, integra la violazione del fondamentale dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell’altro.” (leggi la sentenza per esteso)