Cass., Sez. II, 21 ottobre 2015, n. 21455 (leggi la sentenza)
La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con sentenza del 21 ottobre 2015, n. 21455 ha ribadito che il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus, e, come negozio in itinere o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace, e tale inefficacia rileva nei soli confronti del dominus, sino alla ratifica di questi.
Tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, e la relativa legittimazione spetta esclusivamente al dominus pseudo- rappresentato, e non già all’altro contraente, il quale, ai sensi dell’art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto (tra le tante v. Cass. 17-6-2010 n. 14618; Cass. 28-12-2009 n. 27399, Cass. 7-2-2008 n. 2860, Cass. 26-2-2004 n. 3872, Cass. 9-2-2000 n. 1443, Cass. 11-10-99 n. 11396).
Nella caso sottoposto all’esame della Suprema Corte si è quindi rilevato che, non essendo stati contestati dallo pseudo-rappresentato (unico soggetto legittimato a chiedere l’inefficacia del negozio nella parte de qua) i poteri rappresentativi dichiarati dal falsus procurator, gli altri contraenti non erano legittimati a far valere il difetto di detti poteri; né la conseguente inefficacia (e non nullità) della scrittura posta in essere dal falso rappresentante poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice di merito.
28 ottobre 2015
Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com