02.11.2021 Icon

Inammissibilità della prescrizione presuntiva del credito

Ammettere di non aver adempiuto ad un pagamento non dovuto e, contestualmente, eccepirne la prescrizione ex art. 2959 c.c. equivale a riconoscersi implicitamente debitore.

È questo l’approdo della recentissima giurisprudenza di legittimità che ha cassato la decisione assunta dal Tribunale di Pordenone, ritenendo fondato il ricorso presentato dal professionista in ordine al mancato versamento delle spettanze a questi dovute per l’assistenza prestata in favore del proprio cliente.

Nel caso di specie, il legale ricorreva ex art. 702 bis c.p.c. innanzi il Tribunale al fine di ottenere la condanna di parte avversaria al pagamento del compenso maturato per l’attività espletata in due procedimenti – uno civile ed uno penale – svoltisi innanzi il predetto ufficio giudiziario.

Nel giudizio de quo, si costituiva il resistente, il quale eccepiva l’intervenuta prescrizione presuntiva del diritto al compenso ai sensi degli artt. 2956 – 2959 c.c, nonché l’assenza del debito per negligenza del professionista.

In particolare, l’assistito dapprima aveva rifiutato di adempiere alla richiesta di pagamento avanzata dal professionista e successivamente aveva contestato il relativo importo nonché la prescrizione del credito, ammettendo, pertanto, implicitamente il proprio inadempimento.

Il Tribunale di Pordenone accoglieva le deduzioni di parte resistente, ritenendo da un lato presuntivamente prescritto il diritto al compenso relativo al giudizio civile e dall’altro non dimostrata l’assenza di negligenza in relazione all’attività svolta di cui al procedimento penale.

Parte soccombente proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione lamentando la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 2956 – 2959 c.c. da parte del Giudice di prime cure.
In particolare, il ricorrente sottolineava che l’assistito avesse ammesso di non aver provveduto al pagamento dell’onorario in favore del proprio legale, circostanza questa del tutto dicotomica rispetto alla ratio della prescrizione presuntiva del credito.

Sul punto, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento maggioritario secondo cui l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c. trova fondamento nell’ipotesi in cui, stante la natura dell’obbligazione, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto e non già sull’inerzia del creditore e sul mero decorso del tempo.
Ne consegue che, laddove il debitore ammetta di non aver corrisposto il pagamento ma poi ne contesti l’entità, non può dirsi sussistente il presupposto della relativa presunzione che consiste nell’avvenuta corresponsione o nel mancato riconoscimento dell’obbligazione e, pertanto, l’eccezione deve essere rigettata.

Alla luce, quindi, dell’inesistenza dell’asserita prescrizione presuntiva del compenso del ricorrente, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa innanzi al giudice di primo grado.

Cass., Ord., 15 ottobre 2021, n. 28305

Martina Careccia – m.careccia@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA