17.01.2017 Icon

Inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo in materia di usura e anatocismo

Il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. è inammissibile in materia di usura e anatocismo. Ciò quanto stabilito dal Tribunale di Napoli con sentenza depositata lo scorso 5.12.2016.

Con la sentenza in commento il giudice napoletano ha respinto il ricorso formulato dal cliente di un istituto di credito, al fine di ottenere un ricalcolo degli oneri accessori ad un contratto di mutuo ipotecario.

Nel caso di specie, il mutuatario richiedeva al Tribunale di nominare un C.T.U. al quale affidare l’incarico di verificare se il calcolo degli interessi indicati nel contratto di mutuo ipotecario e nel piano di ammortamento avesse comportato anatocismo e se la concreta applicazione delle relative clausole avesse determinato lo scostamento del tasso di interesse effettivamente applicato, rispetto ai parametri negoziali.

Si costitutiva la banca, la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti prescritti dallo stesso art. 696 bis c.p.c., disposizione dettata al fine di creare uno strumento processuale di “istruzione preventiva” con finalità prevalentemente conciliative e deflattive del contenzioso.

Aderendo alle difese dell’istituto – e confermando la giurisprudenza di merito più recente – il Tribunale ha rilevato l’inammissibilità del ricorso, sotto due principali profili.

In primo luogo, l’accertamento tecnico preventivo è incompatibile con una decisione che presuppone la soluzione di questioni giuridiche controverse e non riguarda solo aspetti tecnici. In secondo luogo, lo strumento dell’accertamento tecnico verrebbe asservito a finalità meramente esplorative, del tutto estranee agli obiettivi conciliativi che tale istituto persegue quando non sussistono ragioni d’urgenza.

In particolare il Tribunale di Napoli in commento ha statuito che: “l‘accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c non può essere richiesto per accertare l’entità del credito dovuto all’istituto in presenza di tasso usurario posto che le questioni da sottoporre al c.t.u. non sono di mero accertamento ma si presentano complesse perché demandano al c.t.u. valutazioni giuridiche sugli accordi negoziali di pertinenza esclusiva del giudice”.

Francesca Fiorito – f.fiorito@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA