Tribunale Forlì, 21 gennaio 2013 (leggi la sentenza per esteso)
L’ordinanza in commento, con la quale il Giudice si è pronunciato sulle istanze istruttorie delle parti, è rilevante nella parte in cui viene dichiarato inammissibile l’interrogatorio formale del legale rappresentante di una banca, in considerazione del fatto che quest’ultimo, alla luce delle dimensioni dell’istituto di credito, non può avere conoscenza degli specifici rapporti contrattuali con la clientela.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)