04.05.2015 Icon

Inammissibile la domanda di ripetizione, se il conto è ancora aperto

Tribunale di Alessandria, 2015, n. 13Si segnala ai lettori di Iusletter la sentenza n. 13/2015, resa dal Tribunale di Alessandria nell’ambito di una causa in cui lo studio assisteva un istituto di credito, convenuto in giudizio da una società correntista, allorché il rapporto era ancora in essere, per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme addebitate sul conto – ad avviso dell’attrice – illegittimamente.

In primo luogo, il Giudice adito ha rigettato la doglianza attorea di nullità del contratto di conto corrente, perché privo della sottoscrizione della banca. In merito, ben è stato evidenziato che “In realtà, è stata prodotta dalla banca convenuta copia del contratto in data 4.06.2008 con sottoscrizione del legale rappresentante della società attrice e dichiarazione da lui firmata nella quale si legge: Dichiariamo di aver ricevuto al momento della sottoscrizione copia del contratto unitamente al documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio. In tale contesto, il documento (…) manifesta in modo univoco la volontà della banca di avvalersi del contratto, ragion per cui ben può farsi applicazione dell’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale il contraente la cui sottoscrizionenon figura nel documento rappresentativo di un contratto per il quale sia richiesta dalla legge a pena di nullità la forma scritta, può validamente perfezionarlo con la sua produzione in giudizio”.

Secondariamente, il Tribunale, accogliendo l’eccezione di parte convenuta, poiché il rapporto di conto corrente oggetto di causa è ancora in corso, ha rigettato tutte le domande di parte attrice.

Sul punto, il Tribunale di Alessandria ha osservato come, “Ora, seguendo l’orientamento di cui a Cass. Sez. Un. 24418/10, una ripetizione di somme potrebbe aversi per rimesse ripristinatorie solo dalla chiusura del conto corrente e per rimesse solutorie dalla data delle singole operazioni costituenti pagamenti. Senonché, nella specie né la società attrice né la convenuta hanno documentato il contenuto dei contratti di apertura del credito intervenuti tra le parti e la loro incidenza sul conto corrente per cui è causa. (…) in assenza della esistenza di rimesse solutorie (…)la domanda ripetitoria non può trovare accoglimento”.

4 maggio 2015Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com