Trib. Arezzo, 30 maggio 2013
Tramite la sentenza in esame, il G.U. ha, prima di tutto, evidenziato che nei giudizi per la restituzione di un indebito oggettivo, promossi dai correntisti nei confronti delle banche, qualora le convenute non avanzino alcuna pretesa, l’onere probatorio grava esclusivamente su parte attrice. E’, pertanto, onere dei clienti dare dimostrazione dell’asserito indebito, anche tramite la produzione degli estratti conto. Questi ultimi, infatti, sono documenti disponibili per entrambe le parti del rapporto e devono essere prodotti da chi ne abbia l’onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di rapporti contrattuali risalenti nel tempo e che qualcuna delle due parti, per sua scelta, abbia deciso di non conservarli.
Quando il cliente agisca per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebite, come nel caso oggetto di esame da parte del Tribunale di Arezzo, è dunque suo onere fornire la prova delle contestazioni svolte e non può sostenersi che si tratti di una prova difficile, perché l’eventuale smarrimento o mancata conservazione degli estratti conto dipende soltanto dalla sua condotta negligente. Peraltro, nella fattispecie de qua, il correntista era un imprenditore e, quindi, un soggetto non economicamente debole, dotato di una sua organizzazione aziendale e di una propria contabilità.
Da tutto ciò discende che, qualora in un giudizio di ripetizione d’indebito, parte attrice ometta di produrre parte degli estratti conto, la stessa non può poi pretendere di porre il saldo del conto corrente uguale a zero a una certa data successiva al suo inizio, perché altrimenti – in tal modo – verrebbe premiato chi non ha adempiuto all’onere probatorio, abbuonandogli praticamente un saldo negativo ad una certa data, senza avere la prova che fosse conseguenza di una illecita tenuta del rapporto.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)