14.06.2019 Icon

In materia di spese processuali, compensare fa ora rima con motivare

La compensazione delle spese di lite prevista all’articolo 92 c.p.c., II comma, è ammissibile non solo nei casi tassativamente elencati dalla legge, quali la “soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, con l’obbligo per il giudice di motivare esaustivamente sul punto la sua decisione.

Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 77/2018 e successivamente ripreso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13922/19, depositata il 22 maggio.

Nel caso di specie, l’attrice chiedeva l’insinuazione nel passivo fallimentare della società in cui sosteneva di aver svolto attività lavorativa in via subordinata. Il Tribunale di Alessandria ha accolto la domanda, aggiungendo altresì che le spese processuali dovevano essere compensate tra le parti in quanto “il presente giudizio si è reso necessario per accertare il credito vantato”. È proprio rispetto a quest’ultima statuizione che l’attrice si rivolgeva alla Suprema Cassazione, sostenendo che l’accertamento di un credito non potesse rientrare tra le ipotesi tassativamente elencate all’articolo 92 c.p.c., II comma, come modificato dalla legge n. 162/2014.

Sul punto, la Suprema Corte riprende quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 77/2018, in cui ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma II, c.p.c. nel testo modificato dall’art. 13, comma I, c.p.c., d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle previste da legge.

In linea generale, la disciplina delle spese processuali è retta dal principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), per cui chi è nel torto si fa carico delle spese di lite, ma esistono deroghe a tale principio, tra cui le ipotesi dell’articolo 92, II comma, c.p.c. Come sottolinea la Corte Costituzionale, questo articolo è stato oggetto di varie modifiche, volte a restringere la discrezionalità del giudice nell’individuare i casi in cui applicare la compensazione delle spese. Poi, con la riforma del 2014, il legislatore ha previsto due sole ipotesi tassative, “assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, escludendo così dalla compensazione fattispecie analoghe riconducibili alla stessa ratio giustificativa.

Riconoscendo dunque la violazione di principi fondamentali garantiti in Costituzione, quali ragionevolezza, uguaglianza, giusto processo e diritto alla tutela giurisdizionale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma predetta, ammettendo la compensazione delle spese tra le parti anche qualora sussistano ipotesi diverse da quelle individuate espressamente dall’articolo, ma riconducibili alla medesima ratio.

Pertanto, le ipotesi previste da legge devono essere considerate come espressione della clausola generale di “grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese”. Nello specifico, mentre “l’assoluta novità della questione” si riferisce ad una “situazione di oggettiva e marcata incertezza, in fatto o in diritto, non orientata dalla giurisprudenza”, il “mutamento di giurisprudenza su questione dirimente” è emblema di un “sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa addebitarsi alle parti”.

Si aggiunge altresì che è obbligo del giudice motivare la sua scelta circa la compensazione delle spese sia nel caso delle due ipotesi tassative, sia nel caso sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni, nel rispetto della più generale prescrizione dell’articolo 111, VI comma, c.p.c.

Alla luce di quanto sopra esposto, la motivazione addotta dal Tribunale di Alessandria, che sostanzialmente si basa sulla necessità di assumere prove testimoniali per accertare un credito, non può considerarsi idonea a giustificare la compensazione, in quanto non rientra nel campo di applicazione della clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni per come delineata dalla Corte Costituzionale.

Per questo motivo, la Suprema Corte cassa il decreto impugnato relativamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite.

Cass., Sez. I Civ., 22 maggio 2019, ordinanza n. 13922Giulia Pizzagalli – g.pizzagalli@lascalaw.com

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