Cass., 15 luglio 2011, Sez. I, n. 15644
Massima: “In tema di procedimento di impugnazione di crediti ammessi al passivo fallimentare, la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 100 legge fall. all’epoca vigente, nel testo applicabile “ratione temporis” (a mente del quale, per l’istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell’articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni), pone un rinvio che non è lecito limitare ad alcuni soltanto dei commi dell’art. 99 legge fall., atteso che il titolo della norma (“istruzione dell’opposizione e sentenza relativa”, come all’epoca formulato) è sostanzialmente equivalente alla dizione “istruzione e decisione” ed è quindi logico arguirne che le due dizioni abbiano identica portata; ne consegue che anche il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che ha confermato il rigetto dell’impugnazione ex art. 100 legge fall. è soggetto al termine ridotto di trenta giorni, previsto dal comma quinto del precedente articolo. (Fattispecie relativa a procedimento anteriore alla modifica di cui ai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169)” (leggi la sentenza per esteso)