Cass., 1° ottobre 2012, Sez. I, n. 16674
Massima: “Nella lite fra intermediario finanziario e risparmiatore deve escludersi che possa costituire questione nuova in appello la precisazione di alcune voci di danno effettuata nelle richieste formulate nelle conclusioni definitive rassegnate nel giudizio di primo grado, non potendo esimersi la Corte di appello dall’esaminare nel merito una domanda che deve ritenersi proposta in primo grado.” (leggi la sentenza per esteso)