Tribunale di Bologna, 29 agosto 2014 (leggi la sentenza per esteso)
Con ordinanza resa in data 29.08.2014, il Tribunale di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. – promosso al fine di proibire alla Banca l’utilizzazione degli impianti di condizionamento – per mancanza del requisito di residualità.
L’analisi dell’ordinamento processualcivilistico, puntualmente operata dall’Organo Giudicante, ha negato ab origine la possibilità di ottenere la tutela richiesta.
Infatti, l’esperibilità del rimedio cautelare atipico è subordinata, in punto di ammissibilità del ricorso, al carattere residuale dello stesso che – a mente dello stesso art. 700 c.p.c. – costituisce la condicio sine qua non per la pronuncia di provvedimenti di contenuto non preordinato dalla legge.
In altri termini, l’impiego del ricorso cautelare è subordinato alla mancanza di un rimedio tipico, di natura cautelare, tra quelli previsti nel codice di procedura civile.
Tornando alle immissioni sonore oggetto del caso sottoposto al Giudice, lo strumento “tipico” è identificato dallo stesso art. 1170 c.c. (la cui applicabilità in materia è sancita dalla giurisprudenza di legittimità senza soluzione di continuità) che rinvia alla disciplina di cui all’art. 703 c.p.c.
Inoltre, la natura cautelare del procedimento ivi contemplato si ricava dalla stessa lettera della norma che rimanda espressamente agli artt. 669 biss e ss c.p.c., in materia di provvedimenti cautelari.
Pertanto, si deve necessariamente concludere per l’esistenza di un provvedimento cautelare e tipico idoneo ad assicurare la tutela possessoria, anche con riferimento alle immissioni sonore.
Questo il percorso logico-giuridico che ha condotto l’Organo Giudicante a dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto “l’art. 703 c.p.c., rubricato domande di reintegrazione e manutenzione nel possesso, prevede per l’appunto il ricorso ad una azione cautelare tipica a tutela del diritto azionato da parte ricorrente, mentre lo strumento cautelare previsto dall’art. 700 c.p.c. ha natura residuale; di talché, a voler ritenere ammissibile nella specie il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. (cioè a voler ritenere estendibile lo strumento cautelare atipico alla tutela del mero possesso), ne deriverebbe la inutilità dell’art. 703 c.p.c.”.
25 settembre 2014
(Pamela Balducci – p.balducci@lascalaw.com)