29.03.2013 Icon

Il timbro della cancelleria attesta la corretta produzione documentale in giudizio

La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto, motivando per l’impossibilità di accertare il contenuto degli obblighi assuntivi dal promittente venditore e, quindi, l’effettività del preteso inadempimento, in quanto la scrittura privata contenente il contratto preliminare non figurava essere mai stata prodotta.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione e, stante la natura processuale del vizio denunciato, esaminando direttamente gli atti, i giudici di legittimità rilevavano che, invero, già al momento dell’iscrizione a ruolo della causa di primo grado la scrittura privata de qua veniva inserita nel fascicolo di parte, come attestato dal timbro della cancelleria in calce all’elenco dei documenti che la menzionava.

Analogamente, nel giudizio di impugnazione la cancelleria provvedeva ad apporre il timbro in calce all’elenco dei documenti e atti prodotti, tra i quali vi era anche il fascicolo di primo grado e, dunque, anche la scrittura privata denunciata come non prodotta.

Pertanto, con sentenza n. 7474/13, depositata il 25 marzo 2013, La Corte di Cassazione ha confermato il principio per cui il timbro apposto dalla cancelleria in calce all’elenco dei documenti è sufficiente ad attestare la corretta produzione in giudizio.(Carmela Prencipe – c.prencipe@lascalaw.com)