20.05.2014 Icon

Il termine di prescrizione della domanda volta alla restituzione di pagamento effettuato in forza di contratto nullo inizia a decorrere dalla data del pagamento

Cass., 12 maggio 2014, n. 10250 (leggi la sentenza per esteso)

La controversia oggetto della sentenza in commento riguarda un contratto di compravendita immobiliare dichiarato nullo in quanto simulante un mutuo garantito da patto commissorio vietato ai sensi di quanto dispone l’articolo 2744 c.c.

In particolare la questione giuridica sulla quale la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi attiene il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto il promissario acquirente ha corrisposto al promittente venditore in forza di un contratto preliminare dichiarato nullo in quanto simulante un contratto di mutuo con vendita a scopo di garanzia.

Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che la pronuncia di nullità di un contratto in forza del quale è stato effettuato un pagamento da luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo il cui termine di prescrizione decorre  a partire dalla data del pagamento.

Detta conclusione si fonda sulla circostanza che la sentenza di nullità del negozio giuridico ha natura di accertamento, pertanto la stessa ha efficacia retroattiva con caducazione sin dall’origine dell’atto.

20 maggio 2014(Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com)