Cass., Sezione VI, 05 novembre 2014, n.23526
Tra le misure adottate nel D.L. 90/2014, la modifica dell’art. 133 c.p.c., comma 2, novellato dall’art. 45, comma 1, lett. b), ha previsto che la precedente comunicazione da parte della Cancelleria del solo dispositivo della decisione del Giudice venisse sostituita dalla trasmissione del testo integrale della sentenza.
La norma, infatti, prevede testualmente che: “il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite”.
Lo spirito della riforma consiste nella volontà del legislatore di consentire alle parti la possibilità di conoscere, a cura della Cancelleria, in tempi rapidi il documento relativo al provvedimento adottato dal Giudice.
Tuttavia, la norma ha immediatamente generato il dubbio sulla valenza di tale comunicazione ai fini della decorrenza del termine breve per un eventuale impugnazione.
Si è posto il problema se, la conoscenza integrale del contenuto della sentenza emessa dal Giudicante avvenuta secondo tali modalità, potesse sostituire la notificazione posta in essere dalla parte ai fini della riduzione dei termini di impugnazione.
Tale problematica ha condotto immediatamente il legislatore a correre ai ripari, che ha inserito, con la legge di conversione del D.L 24 Giugno 2014, n. 90, in calce all’art. 133 cpc il seguente testo:”la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325”.
Nel solco di tale precisazione normativa, con la sentenza n. 23526 del 05/11/2014in commento, i Giudici della Suprema Corte hanno avuto modo di affermare che gli effetti della piena conoscenza della sentenza derivati dall’applicazione della novella, non incide sulla decorrenza del termine breve di impugnazione, poiché, questo, resta vincolato esclusivamente all’atto di impulso di controparte.
10 dicembre 2014
Matteo Mauro – m.mauro@lascalaw.com