03.03.2015 Icon

Il tasso di mora e la soglia-usura

Tribunale di Cremona, 9 gennaio 2015

Con l’ordinanza del 09 gennaio 2015 il Tribunale di Cremona afferma che  gli interessi di mora non sono soggetti al rispetto della soglia-usura.

Il collegio giudicante fa rilevare che, in nessun caso, gli interessi di mora possono considerarsi un corrispettivo del mutuo, non costituendo un costo economico del finanziamento. Più correttamente i suddetti interessi rientrano nell’alveo della clausola penale e dell’art. 1384 c.c.

E’ ormai pacifico che gli interessi di mora e gli interessi corrispettivi sono grandezze disomogenee, gli interessi corrispettivi attengono allo svolgimento fisiologico del rapporto al contrario degli interessi di mora che afferiscono all’inadempimento. Ciò posto, ai fini della verifica antiusura il momento fisiologico e quello patologico del rapporto andranno  considerati distintamente.

Tanto è più vero se si considera quanto previsto in tema di mora legale all’art. 1284 c.c. come novellato dall’art. 17 comma primo dal D. L. 132/2014 (convertito con L. 162/2014) nella parte in cui  prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Tale norma prevede che il saggio di interessi moratori, se non pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.lgs. 231/2002, tasso che notariamente, soprattutto avverso talune categorie di operazioni, quali i mutui, è sempre superiore al tasso soglia.

Il nuovo disposto dell’art. 1284 c.c., imponendo per legge, in caso di mancata pattuizione tra le parti, tassi di mora superiori ai limiti stabiliti dalla disciplina antiusura, esclude automaticamente che il tasso di mora contrattuale possa rientrare nel calcolo per determinare il superamento della soglia usura. Una diversa interpretazione evidenzierebbe infatti una palese contraddizione in quanto il legislatore da un lato porrebbe un divieto (tramite la disciplina antiusura)  alla percezione di interessi moratori superiori alle soglie, dall’altro la imporrebbe per la fase successiva all’instaurazione del giudizio.

In conclusione gli interessi di mora rappresentano una forma di liquidazione preventiva dei danni e sono così esclusi dai meccanismi di tutela di cui alla legge 108/1996.

3 marzo 2015Roberta Pisano – r.pisano@lascalaw.com