La Cassazione ha riempito di nuovo contenuto l’art. 2423 bis, VI comma, c.c., secondo cui “nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: (…) 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”.
Secondo tale principio, cd. “di continuità dei valori di bilancio” – la cui funzione consiste nell’assicurare la trasparenza e la leggibilità del bilancio da parte dei soci e dei terzi – le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito d’esercizio.
Più in particolare – per quanto riguarda tutti quei dati di chiusura del bilancio dell’anno precedente, le cui legittimità ed esattezza siano state poste in discussione in sede contenziosa – la Suprema Corte ha sancito che gli stessi dovranno in ogni caso comparire come dati iniziali del bilancio dell’anno successivo, fino a che pende il procedimento.
Soltanto col passaggio in giudicato della relativa sentenza, gli amministratori dovranno invece modificare il bilancio contestato apponendovi le variazioni statuite dalla decisione giudiziale e modificando, di conseguenza, i dati di partenza del bilancio successivo.
Cass., 8 marzo 2016, n. 4522
Federica Ballerini – f.ballerini@lascalaw.com