16.04.2012 Icon

Il pignoramento dei beni in trust e l’opposizione del trustee

Oggettivamente considerato, il pignoramento può cadere su tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore e, quando si tratta di beni di un terzo vincolati a garanzia del credito o quando essi sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore, anche su questa ultima categoria di beni (artt. 2740 e 2910 c.c.).

Nel trust i beni conferiti al fondo sono segregati, non appartengono né al disponente, né al trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01.07.1985 (ratificata dall’Italia – senza riserve – conla Legge09/10/1989, n. 364) entrata in vigore il 01/01/1992.

In altre parole, la caratteristica più rilevante del trust è che i beni o i diritti oggetto del dello stesso (detti trust property o trust estate o trust fund) costituiscono un patrimonio separato da quello del trustee e inattaccabile dai suoi creditori; a maggior ragione i beni non possono essere aggrediti dai creditori del disponente, poiché i cespiti sono “usciti” dalla sua sfera di appartenenza a seguito del trasferimento al trustee.

La “segregazione patrimoniale” è aspetto saliente ed essenziale del trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un trust costituito in conformità della legge che lo regola.

Per tali ragioni un trust istituito in conformità della legge regolatrice comporta l’effetto segregativo nel patrimonio del trustee con la conseguente impossibilità per i creditori di quest’ultimo di attaccare i beni trasferiti; inoltre, a seguito del trasferimento dei beni al trustee, al disponente non spetterà alcun diritto sui beni in trust.

A questa conclusione (nei pochi casi finora apparsi nel nostro sistema) è pervenuta in alcune pronunce anche la giurisprudenza italiana. Il Tribunale di Brescia, con  sentenza del 12/10/2004, ha stabilito che “il creditore del disponente non può aggredire, con azione esecutiva di espropriazione, i beni che il debitore ha trasferito al trustee con atto avente data certa anteriore al pignoramento”. Il Tribunale, una volta superate le questioni che legittimavano la validità dell’istituto nell’ordinamento italiano, ha respinto le domande del creditore procedente affermando che i beni trasferiti in proprietà al trustee del trust “sono segregati, non appartengono al setto né al trustee e pertanto inattaccabili dai rispettivi creditori”.

Anche il Tribunale di Siena (in un procedimento cautelare per sequestro) con ordinanza di data 16/01/2007 ha statuito che “i creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del trust e dunque questi beni non sono neppure sequestrabili o pignorabili alla stessa stregua dei beni costituiti in fondo patrimoniale, fino a che sia vigente ed operativo il vincolo del trust o fino a che il vincolo non venga caducato per effetto di annullamento o revocazione del negozio costituito”.

Sul punto anche il Tribunale (penale) di Venezia in data 04.01.2005 è giunto con una propria pronuncia a simili considerazioni, in tale provvedimento si legge che “il trustee è titolare di un diritto reale senza esserne proprietario, quindi, è titolare di un diritto reale non nell’interesse proprio, ma nell’interesse altrui. Con il trust non vi è la nascita di un nuovo diritto reale, né uno sdoppiamento del diritto di proprietà, ma il semplice trasferimento di un diritto reale da un soggetto ad un altro che accetta detto trasferimento come collegato – e questo è essenziale – ad un obbligo di amministrazione e di gestione”.

Da ultimo vi è la pronuncia di data 14/07/2007 del Giudice dell’esecuzioni del Tribunale di Reggio Emilia il quale ha sospeso un procedimento esecutivo promuovendo la relativa causa di opposizione contro un pignoramento immobiliare azionato con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e personalmente nei confronti del socio accomandatario. I beni immobili di quest’ultimo erano stati trasferiti al trust e trascritti in Conservatoria con atto antecedente a quello del pignoramento. Nelle motivazioni della sospensione il G.E. ha precisato che “l’opposizione non appare prima facie (ed impregiudicata una diversa valutazione all’esito del giudizio di opposizione, anche alla luce delle eventuali domande riconvenzionali dell’opposta) sfornita di fumus, dovendosi fortemente dubitare del diritto del creditore di procedere all’espropriazione dei beni pignorati, precedentemente costituiti in trust”.

A questo punto qualificare l’opposizione proposta dall’esecutato come opposizione ex art. 615 c.p.c. (poi vedere nello specifico se viene proposta opposizione ai sensi del I° o del II° comma del suddetto articolo) o come opposizione ex art. 619 c.p.c. bisognerà aspettare qualche ulteriore pronuncia sul punto.

A titolo di logica e per quanto sopra riportato possiamo dire che ogni volta che si agisce nei confronti di un trust traslativo, il trustee agirà sempre come terzo quindi la fattispecie è da ricomprendere nell’art. 619 c.p.c.. Alcuni dubbi potrebbero sorgere allorché il trust sia autodichiarato e la figura del disponente e del trustee coincidano, ma anche in questo caso sembrerebbe preferibile fare confluire l’atto come opposizione di terzo. Comunque anche in questa fattispecie l’eventuale atto di opposizione fatto secondo i dettami previsti dall’art. 615 c.p.c. non assumerebbe poi particolare rilevanze davanti al G.E. chiamato a decidere per la sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e l’eventuale questione potrà semmai assumere rilievo (come ha precisato il Tribunale di Reggio Emilia) nel processo di cognizione, in quanto, con le modifiche del 2006, il richiamo dell’art. 619 c.p.c. all’art. 616 c.p.c. riguarda solo i provvedimenti per l’instaurazione del giudizio di merito e non anche l’inciso “la causa è decisa con sentenza non impugnabile” (con conseguente proponibilità dell’appello nelle opposizioni di terzo).

Per quanto riguarda l’opposizione agli atti esecutivi questa può essere esperita da una più vasta gamma di soggetti e nel caso di trust si possono considerare legittimati attivi tutti i soggetti interessati (o parti) all’atto, quindi, anche il disponente, i beneficiari ed il guardiano. Essenziale è che ognuno di loro abbia interesse all’opposizione, per il danno che può cagionarli l’irregolarità.

(Simone Corradin – s.corradin@lascalaw.com)