Cass., sez. II Civile, 27 aprile 2015, n. 8507 (leggi la sentenza)
La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con sentenza 26 febbraio – 27 aprile 2015, n. 8507 ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello territoriale: ovvero che è possibile che con un atto di compravendita non si costituisca una servitù di passaggio sulla strada di proprietà di una delle parti, bensì solamente un diritto d’uso a beneficio della società acquirente e dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Nella specie, la Corte di Appello, ha correttamente ritenuto che con la clausola contrattuale in contestazione (“la società acquirente e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo hanno la facoltà di servirsi della strada esistente di proprietà della venditrice che da accesso all’intero fondo dal quale è stato stralciato il terreno venduto“), le parti hanno inteso attribuire, alla società acquirente e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, un diritto d’uso, concretantesi nel passaggio sulla strada di cui si trattava, realizzando così un diritto diverso dalla servitù di passaggio.
Quanto all’eccezione che tale diritto d’uso non sarebbe cedibile agli aventi causa dell’acquirente, la Cassazione ha ricordato che il divieto di cessione, sancito dall’art. 1024 cc, non ha natura pubblicistica e, quindi, carattere di inderogabilità. Quindi il vincolo di incedibilità può essere modificato in sede di atto costitutivo del diritto ed il relativo negozio sarà perfettamente valido ed operante in quanto riflette un diritto di cui i titolari possono liberamente disporre (Cass. 13-9-1963 n. 2502; Cass. 31-7-1989 n. 3565).
8 maggio 2015
Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com