11.02.2014 Icon

Il mancanto rinnovo dell’ipoteca non comporta la nullita’ del precetto e del pignoramento

Cass., 5 febbraio 2014, Sez. III, n. 2610 (leggi la sentenza per esteso)

Con la sentenza n. 2610 pubblicata in data 05/02/2014, la Corte di Cassazione, sez. III ha stabilito che “l’inefficacia dell’ipoteca per decorso del termine ventennale, ai sensi dell’art. 2847 c.c., sopravvenuta nel corso del processo esecutivo iniziato dal creditore ipotecario nei confronti del debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, non comporta la nullità né del precetto né del pignoramento, ma ha l’unico effetto di privare il creditore procedente della legittima causa di prelazione.”

In accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, il Tribunale aveva dichiarato la nullità del precetto e del pignoramento, per effetto dell’estinzione dell’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, per decorso del ventennio. Ad avviso del Giudice, infatti, il mancato rinnovo dell’ipoteca, ex art. 2847 c.c., avrebbe travolto anche il precetto e il pignoramento notificati dal creditore ipotecario al debitore esecutato proprietario dell’immobile.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza del Tribunale, affermando che il principio espresso dal Giudice di primo grado fosse privo di qualsivoglia fondamento, stante la confusione tra i concetti di credito, titolo  esecutivo e causa di prelazione.

Pertanto, ad avviso della Corte, anche quando il credito coincida con il titolo esecutivo, nello specifico “ipotecario”, i due concetti restano distinti, cosicché le vicende riguardanti l’uno non si riverberano necessariamente sull’altro.

In particolare, la Corte di Cassazione, richiamando la precedente giurisprudenza (da ultimo la Cass. Civ., sez. III, n. 7498 del 14/05/2012) ha chiarito che il mancato rinnovo dell’ipoteca ex art. 2847 c.c. “non riguarda né il diritto di credito in sé, né la garanzia ipotecaria intesa come diritto nascente dal titolo ipotecario, né il diritto all’iscrizione ipotecaria, in sé, quale elemento costitutivo dell’ipoteca.” L’autonomia tra ipoteca e titolo ipotecario, implica, conseguentemente, che nel caso in cui il titolo ipotecario sia anche titolo esecutivo, il venir meno dell’ipoteca abbia quale unico effetto quello di privare il creditore procedente della prelazione e farlo regredire al grado di chirografario.

In altri termini, ferma l’inopponibilità erga omnes dell’ipoteca, stante il suo mancato rinnovo, il creditore ipotecario resta titolare del proprio diritto di credito, potrà avvalesi in futuro del proprio diritto di prelazione ed iscrivere, in forza del medesimo titolo, nuovamente ipoteca, fatti salvi gli effetti delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli frattanto iscritte e trascritte; posto ciò, dal mancato rinnovo dell’ipoteca non potrà discendere la nullità del precetto e del pignoramento notificati dal creditore ipotecario.

11 febbraio 2014(Maddalena Careddu – m.careddu@lascalaw.com)