07.06.2012 Icon

Il giudice può non applicare le tabelle distrettuali, ma se le richiama è tenuto ad applicarle correttamente

Cass. civ. sez. III, sent. 8557/2012Massima: “In caso di controversie inerenti il risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio” al congiunto della vittima di un sinistro stradale, al giudice di merito è ben consentito di assumere come parametri di riferimento le tabelle utilizzate nei vari tribunali della Repubblica, ma deve affermarsi che, poiché si tratta del ricorso ad un criterio che è comunque equitativo e che trova il proprio fondamento normativo negli articoli 1226 e 2056 Cc, il giudice è tenuto a dare conto del criterio utilizzato, esplicitando in ogni caso quale sia il sistema seguito e provvedendo poi alla necessaria personalizzazione in riferimento al caso concreto e deve altresì ricordarsi che se dette tabelle non costituiscono norme di diritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza di cui all’articolo 115 Cpc, per cui non fanno parte del normale patrimonio di conoscenza del giudice, detta circostanza, non esime quest’ultimo, una volta che abbia fatto esplicito richiamo a determinate tabelle (per esempio, quelle applicate nel proprio distretto), dalla necessità di rispettarle e dare conto esattamente delle ragioni per le quali abbia eventualmente ritenuto di discostarsene.”(leggi la sentenza per esteso)

La terza sezione della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 8557/2012, ha affrontato il problema della legittimità della scelta dei giudici, chiamati a liquidare il danno non patrimoniale, di non usare le tabelle adottate dalla sede giudiziaria dove è stata incardinata la causa.

La Cassazione ha ribadito il noto orientamento in base al quale “al giudice di merito è consentito di assumere come parametri di riferimento le tabelle utilizzate nei vari tribunali della Repubblica; tuttavia, poichè si tratta del ricorso ad un criterio che è comunque equitativo e che trova il proprio fondamento normativo negli artt. 1226 e 2056 cod. civ., il giudice è tenuto a dare conto del criterio utilizzato, esplicitando in ogni caso quale sia il sistema seguito e provvedendo poi alla necessaria personalizzazione in riferimento al caso concreto”.

Se è vero che l’applicazione delle tabelle è un meccanismo consentito e diffuso, è anche vero che la giurisprudenza di legittimità afferma anche che “dette tabelle non costituiscono norme di diritto, nè rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza di cui all’art. 115 c.p.c. per cui non fanno parte del normale patrimonio di conoscenza del giudice”.

Pertanto, il Giudice può decidere di liquidare il danno non patrimoniale senza applicare le tabelle distrettuali, ma è tenuto ad indicare espressamente i motivi che lo hanno indotto all’uso di criteri di liquidazione alternativi.

Per la Cassazione integra gli estremi del vizio di contraddittoria motivazione il giudice che “abbia espressamente richiamato le tabelle distrettuali senza farne, in concreto, corretta applicazione e senza indicarne le ragioni per le quali si sia da tali tabelle motivatamente discostato.”(Maria Valeria De Leo – v.deleo@lascalaw.com)