Cass., 16 Aprile 2014, n. 14806 (leggi la sentenza per esteso)
Con la recente sentenza n. 14806/2014 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio giuridico in forza del quale il giudice d’appello non può riesaminare la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in causa ove sul punto non sia stato svolto specifico motivo d’appello.
Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il principio iura novit curia di cui all’articolo 113 c.p.c. deve essere coordinato con il divieto di ultra/extrapetizione di cui all’articolo 112 c.p.c., che viene violato nel caso in cui il giudice pronuncia su questioni non costituenti oggetto di giudizio e non rilevabili d’ufficio pronunciando oltre i limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti.
Tali poteri vengono riconosciuti anche al giudice d’appello, tuttavia con l’ulteriore limite costituito dal giudicato interno che si è formato sulle parti di sentenza che non sono state oggetto di impugnazione.
Pertanto la sentenza di primo grado che abbia applicato l’istituto della garanzia per i vizi della cosa venduta contiene l’accertamento implicito della conclusione del contratto e la relativa qualificazione contrattuale dell’azione esercitata.
Conseguentemente laddove tale statuizione non sia stata impugnata è preclusa al giudice d’appello la possibilità di ricostruire diversamente i fatti storici di causa, negando l’avvenuta formazione del consenso e qualificando l’azione esercitata come diretta a far valere una responsabilità precontrattuale.
14 luglio 2014
(Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com)