17.01.2014 Icon

Il giudice che ha deciso l’impugnativa di licenziamento non puo’ essere il medesimo che dirimera’ l’eventuale opposizione

App. Milano, 13 dicembre 2013, n. 1577  (leggi la sentenza per esteso)

Con sentenza n. 1577/13 del 13.12.2013 la Corte d’Appello di Milano fornisce il proprio contributo in merito all’interpretazione di una delle disposizioni del c.d. Rito Fornero di più controversa applicazione. Ossia quella relativa all’identità del giudice che viene chiamato a decidere in tutte le due fasi in cui si scompone ogni recente causa relativa alla legittimità di un licenziamento.

Secondo il c.d. Rito Fornero, infatti, ad una fase di natura sommaria che si conclude con ordinanza ex art. 1 comma 49 L. 92/2012, segue una eventuale fase di opposizione innanzi al medesimo Tribunale (e accidentalmente anche innanzi al medesimo giudice) che termina con sentenza.

Orbene, con la sentenza segnalata, la Corte d’Appello di Milano si schiera sul fronte di quei giudici che ritengono nulla ex artt. 158 e 161 c.p.c. la sentenza sul licenziamento resa nel giudizio di opposizione dallo stesso magistrato che ha già deciso nella precedente fase sommaria.

Viene quindi affermata l’esigenza di assicurare l’alterità della persona fisica del giudice nelle due fasi del procedimento “Fornero”.

17 gennaio 2014 (Edoardo Natale – e.natale@lascalaw.com)