Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 21318 (leggi la sentenza)
Nella sentenza qui in commento, la Suprema Corte di Cassazione è ritornata, ancora una volta, sulla rilevante tematica della buona fede oggettiva e sul conseguente imprescindibile divieto di abuso del diritto.
In continuità all’orientamento giurisprudenziale predominante, infatti, il Supremo Giudice di Legittimità ha ribadito nuovamente come in tema di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità civile – si trattava, nella specie, di un sinistro stradale -, il danneggiato che abbia subito danni tanto alla propria persona (lesioni personali), tanto a cose di sua proprietà (nel caso di specie, al proprio motociclo) è tenuto ad agire nei confronti del danneggiante in un unico giudizio, pena l’improcedibilità stessa, nell’ipotesi di distinte domande davanti a giudici diversi, delle relative domande risarcitorie.
La ratio, in estrema sintesi, è la seguente: se si consentisse il principio contrario, ossia se permettesse al danneggiato – creditore, a suo mero piacimento, di avvalersi della “parcellizzazione dell’azione extracontrattuale in distinti giudizi”, si darebbe corso, afferma la Cassazione, ad una evidente “disarticolazione del rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito” ingiustamente lesiva della posizione del danneggiante – debitore proprio sotto il profilo dell’abuso dello strumento processuale. Quest’ultimo si vedrebbe infatti costretto a subire due giudizi – e quindi, per giunta, anche doppie spese di difesa – per una utilizzazione inappropriata e distorta della facoltà della tutela processuale, ingiustamente strumentalizzata oltre i limiti della sua naturale funzionalità, sempre e comunque connessa al diritto per cui la stessa è conferita.
Trattasi quindi, ancora una volta, di uno “sguardo” profondo alla sempiterna tematica della buona fede, concretizzantesi, come noto, nel dovere di ciascuna parte di perseguire sì l’effettivo soddisfacimento dei propri diritti, ma preservando al tempo stesso, come il valore costituzionale della solidarietà insegna (o, perlomeno, dovrebbe insegnare), le ragioni e le esigenze dell’altra parte, evitandole sacrifici inopportuni e non giustificati da interessi personali ugualmente meritevoli di tutela.
3 novembre 2015