App. Milano, 25 Maggio 2011 (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in commento ha affermato il principio per cui il divieto per il Notaio di ricevere atti proibiti dalla legge sancito dall’art. 28, comma 1, l. n. 89/1913 attiene esclusivamente ai vizi che inequivocabilmente diano luogo a nullità assoluta dell’atto per contrarietà a norme imperative, escludendo la responsabilità del Notaio al di fuori della suddetta ipotesi.
Alla luce di quanto statuito nella sentenza in commento, pertanto, deve escludersi una responsabilità del notaio ex art. 28, legge n. 89 del 16 Febbraio 1913 tutte le volte in cui il divieto sancito dalla legge non si desuma in maniera inequivocabile, ma al contrario sussistano oggettive incertezze a livello interpretativo.
(Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com)