Cass. 22 maggio 2014, n. 11359 (leggi la sentenza per esteso)
Con la pronuncia in commento il Supremo Collegio ha stabilito che in ipotesi di omesso deposito della procura generale alle liti (che sia comunque debitamente enunciata e richiamata negli atti) il giudice è tenuto in conformità con il disposto di cui all’art. 182 c.p.c. ad invitare la parte interessata a produrre il documento mancante.
Tale invito può essere fatto in qualsiasi fase e grado del giudizio e solo all’esito dello stesso possono essere presi tutti i più opportuni provvedimenti in merito ad eventuali profili di irregolarità della costituzione della parte in giudizio (conformi Cass. 7490/95 e 10382/98 nonché Cass. 13434/02 e 9915/06).
Nel caso di specie la pronuncia trae origine dal ricorso presentato da una compagnia di assicurazione avverso la sentenza emessa in secondo grado della Corte d’Appello con la quale era stata dichiarata la contumacia per difetto di procura processuale alle liti, con conseguente omessa pronuncia in merito all’appello incidentale.
L’appellante sul punto ha infatti eccepito che la corte territoriale, dopo aver preso atto della mancata produzione della procura alle liti richiamata comunque in atti, avrebbe dovuto formulare invito a sanare la mera irregolarità dell’atto e dei documenti relativi alla costituzione in giudizio ex art.182 cpc.
Sul punto i giudici del Supremo Collegio hanno quindi richiamato l’orientamento adottato dalle Sezioni Unite in merito all’esatta interpretazione della portata dell’art. 182 cpc secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio.
Tale principio, interpretato anche alla luce della modifica apportata dalla Legge n. 69 del 2009 art. 46 comma 2, va inteso nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc e senza il limite delle preclusioni derivante dalle decadenze processuali (Cass. SU 9217/10).
Alla luce delle predette argomentazioni gli ermellini hanno quindi concluso affermando che l’art. 182 cpc va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata ai sensi dell’arti 83 terzo comma cpc che sia stata semplicemente enunciata e richiamata in atti dalla parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante e tale invito può essere fatto in qualsiasi momento, e quindi anche in grado d’appello, e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa l’eventuale invalidità della costituzione della parte in giudizio
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso principale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
29 maggio 2014
(Laura Pelucchi – l.pelucchi@lascalaw.com)