02.09.2013 Icon

Il decreto ingiuntivo esecutivo quale titolo ipotecario

–       di Giuseppe Vignera, Il Caso.it, 23 luglio 2013

L’autore del commento in esame, riconduce ad unità l’apparente contraddizione tra efficacia ipotecaria ed effecacia esecutiva del decreto ingiuntivo.

In particolare, da una prima lettura dell’art. 655 c.p.c. sembrerebbe che la norma non riconosca la validità, ai fini dell’iscrizione ipotecaria a tre fattispecie di titoli:

a)  decreti diventati definitivamente esecutivi ex art. 653, 1° co., c.p.c. per effetto dell’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

b) decreti  dichiarati esecutivi ex art. 652 c.p.c.  in caso di conciliazione delle parti del giudizio oppositivo;

c)  decreti esecutivi ope legis.

Attraverso un’attenta interpretazione della ratio sottostante la normativa, nonché grazie al coordinamento  sistematico degli articoli del codice di procedura civile, l’autore è riuscito a ricondurre ad unitarietà la materia.

Con riferimento alla prima ipotesi, si è affermato che  la qualità di titolo ipotecario, quanto quella di titolo esecutivo dell’opposto decreto sono entrambe immediatamente ricollegabili alla pubblicazione della sentenza (anche di primo grado) rigettante l’opposizione.

Qualora, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga dichiarato estinto, l’interpretazione estensiva dell’art. 655 c.p.c. è necessaria.

Infatti, assegnando all’espressione “decreti dichiarati esecutivi a norma dell’articolo 647” il significato di “decreti diventati definitivamente esecutivi per estinzione del processo conseguente all’inerzia del debitore ingiunto”, si riesce senz’altro a far rientrare nella previsione ex art. 655 c.p.c. pure i decreti divenuti esecutivi a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione.

Per quel che concerne il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 652 c.p.c, in caso di conciliazione operata dalle parti del giudizio, si osserva che il riconoscimento della qualità di titolo ipotecario, può essere ritrovata attraverso il ricorso al diritto c.d. vivente, suffragato dall’interpretazione estensiva della normativa.

Secondo l’analisi effettuata, infatti, è lo stesso art.  652 c.p.c., che nell’ipotesi di riduzione dell’ingiunzione nei limiti della somma o della quantità stabilita dalle parti, prevede l’ultrattività entro gli stessi limiti degli atti esecutivi e dell’iscrizione ipotecaria eventualmente già posti in essere.

Per di più, l’intervenuta conciliazione delle parti, rappresenta una particolare ipotesi di estinzione della causa di opposizione; pertanto, se si è riconosciuta la qualità di titolo ipotecario al titolo divenuto definitivo a seguito di estinzione dell’opposizione, sarebbe irragionevole negare tale efficacia alle altre fattispecie riconducibili all’estinzione stessa.

Infine, con riguardo ai decreti ingiuntivi esecutivi ope legis,  i decreti in discorso devono considerarsi a fortiori titoli ipotecari: risultato che può essere agevolmente conseguito ritenendo che, con il richiamo dei “decreti dichiarati esecutivi a norma dell’art. 642”, l’art. 655 c.p.c. intenda estensivamente riferirsi a tutti i “decreti già esecutivi al momento della loro pronuncia”, tanto ope legis quanto ope iudicis.

(Giuliana Poggi – g.poggi@lascalaw.com)