Cass., 10 aprile 2014, n. 8458 (leggi la sentenza per esteso)
La Cassazione con la Sentenza n. 8458/14 del 10.04.2014 ha stabilito che i creditori rimasti insoddisfatti o frodati possono agire, esercitando l’azione di responsabilità, contro l’ex legale rappresentante, al pari dei soci.
Secondo la Cassazione, infatti, coloro che vantano crediti verso una società di capitali fallita, possono agire contro l’amministratore per ottenere il risarcimento del danno.
In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, infatti, l’art. 2395 c.c., “legittima il terzo, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale), esperibile in caso di fallimento, dal curatore”.
Quello che ha chiarito la Suprema Corte è che anche i terzi creditori possono promuovere l’azione di responsabilità contro l’amministratore di una società, azione che, normalmente viene esercitata dai soci in caso di cattiva gestione.
Purtroppo, però, non è sempre possibile agire contro l’amministratore.
La condizione per ottenere il risarcimento del danno dall’amministratore della società insolvente è che i danni subiti dai creditori siano immediata e diretta conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti da quest’ultimo e non la semplice mancanza di denaro della società stessa.
Quindi, il danno deve dipendere proprio dall’azione fraudolenta dell’amministratore e non dall’incapienza del patrimonio sociale.
Non basta quindi, che il patrimonio sociale sia insufficiente, ma è necessario che tale “svuotamento” sia stato dovuto a comportamenti colposi o dolosi compiuti dell’ex legale rappresentante.
06 maggio 2014
(Valeria Sallemi – v.sallemi@lascalaw.com )