La cessione del contratto di finanziamento sottostante e l’accollo da parte di un terzo delle obbligazioni derivanti dal finanziamento, non privano della propria causa il contratto derivato stipulato a copertura.
Con questa pronuncia, il Tribunale di Roma ha chiarito come il contratto derivato rimanga “insensibile” alle modifiche soggettive del sottostante e i suoi effetti obbligatori permangono in capo alla stipulante originaria.
Nella specie, parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di nullità e/o inefficacia del contratto IRS stipulato con la Banca, atteso l’intervenuto accollo liberatorio del contratto di finanziamento sottostante da parte di un soggetto terzo.
Secondo la difesa attrice, infatti, i due contratti dovevano ritenersi funzionalmente collegati con la conseguenza che la cessione del primo avrebbe dovuto far venir meno l’altro.
Il Giudice, da una lettura complessiva dell’atto di accollo, rileva, dapprima, come nella dichiarazione di accollo si faccia riferimento esclusivamente al contratto di mutuo e come non vi sia alcun riferimento al contratto derivato, lasciando impregiudicata la fattispecie obbligatoria da esso scaturente.
In secondo luogo, il tribunale capitolino dopo aver accertato che il derivato in questione è stato stipulato in un’ottica di copertura del tasso di interesse dell’originario finanziamento, ha ritenuto innegabile un collegamento funzionale tra i due contratti.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, da tale collegamento non si può ricavare la nullità o l’inefficacia dei contratti originariamente stipulati in quanto, a prescindere dalla difficoltà concettuale di ammettere una nullità sopravvenuta, l’accollo libera il debitore originario dall’obbligazione, assunta da un terzo, ma tale operazione “non incide sulla validità né sull’efficacia del contratto che permane in essere tra le parti originarie”.
Il contratto derivato, pertanto, non viene privato della sua causa e continua a svolgere la sua funzione di copertura in relazione al mutuo sottostante ancora in essere, sebbene in capo ad altro soggetto, per cui l’attrice avrebbe ben potuto richiedere all’accollante il rimborso di differenziali a suo carico, successivi all’accollo, in quanto oneri accessori rispetto al finanziamento.
La ratio sottesa alla decisione è inequivocabile: ammettere che il contratto derivato perda la sua causa originaria ovvero divenga inefficace in caso di cessione a terzi delle obbligazioni di pagamento relative al contratto di finanziamento comporterebbe la possibilità di “abusi” da parte del contraente, il quale avrebbe la possibilità di far divenire nullo o inefficace il contratto derivato a suo piacimento, mediante semplice cessione a terzi del contratto sottostante.
Federica Mendolia – f.mendolia@lascalaw.com
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