Cass. 30 maggio 2013, sentenza n. 13614 (leggi la sentenza per esteso)
La Suprema Corte, con la sentenza oggetto di commento, accogliendo il ricorso proposto, ha definitivamente statuito che la doppia firma sul conto corrente, rappresentando unicamente una presunzione semplice di contitolarità di quote uguali dei saldi, non autorizza il cointestatario del rapporto ad utilizzare la metà della provvista.
In altre parole, a detta dei Giudici di legittimità, ciascun cointestatario può effettuare le operazioni consentite sul conto o aprire e prelevare dalla cassetta di sicurezza, disponendo dei soldi o beni che gli appartengono.
Infatti, la presunzione semplice di cui all’art. 1298, comma 2 c.c., può essere facilmente superata dimostrando l’effettiva titolarità dei beni, ovvero del denaro.
Alla luce di quanto sopra, si può affermare che la doppia firma sui rapporti bancari non consente di disporre dei beni come se fossero propri.
(Giuliana Poggi – g.poggi@lascalaw.com)