30.09.2021 Icon

I trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio

I trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio sono pienamente validi a condizione che vi sia l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29 comma 1 – bis della legge n. 52 del 1985.

Questo è, in sintesi, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un caso, deciso dalla Corte d’Appello di Ancona, nel quale era stata confermata la decisione del giudice di primo grado che aveva considerato i trasferimenti immobiliari contenuti nelle condizioni del divorzio congiunto quali “impegni preliminari di vendita ed acquisto”, seppure i ricorrenti insistessero affinché venisse accolta la richiesta, relativa ai trasferimenti immobiliari, formulata in via principale.

La Cassazione ha rilevato che gli accordi tra coniugi sono pacificamente equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322, secondo comma, cod. civ., e ciò comporta che nessun sindacato può esercitare il giudice del divorzio sulle pattuizioni stipulate tra le parti e riprodotte nel verbale di separazione.

Nel caso di specie – osserva la Corte – l’impostazione seguita dalla Corte d’Appello si è tradotta in concreto in un limite ingiustificato all’esplicazione dell’autonomia privata; dalla decisione della Corte è derivata, cioè, una conversione dell’atto di autonomia che da trasferimento definitivo è stato trasformato, d’ufficio dal giudice, in un mero obbligo di trasferimento immobiliare.

La Cassazione pone poi l’accento sui requisiti di forma dell’accordo di divorzio a domanda congiunta – o di separazione consensuale – che riconoscano o trasferiscano ad uno o ad entrambi i coniugi (o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento) la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali.

Sicuramente, il verbale d’udienza redatto dal cancelliere, che contiene l’accordo di divorzio o di separazione riguardante il trasferimento di diritti reali immobiliari, realizza l’esigenza di forma scritta dei trasferimenti immobiliari richiesta dall’art. 1350 cod. civ. e, senza dubbio, si tratta di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ., costituendo, altresì, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ.

Quanto alla disposizione di cui all’art. 29, comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dall’art. 19, comma 14, del d. l. n. 78 del 2010, a norma della quale “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

La Corte ritiene che l’accordo traslativo adottato in sede di divorzio debba contenere le indicazioni richieste, a pena di nullità, dalla suddetta norma. Non si applica, invece, la previsione che si riferisce espressamente al notaio.

La conclusione a cui giungono le Sezioni Unite, dunque, è in favore della validità dei trasferimenti immobiliari in sede di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale, a condizione che il verbale d’udienza contenga l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1- bis della legge n. 52 del 1985.

Cass., 29 luglio 2021, n. 21761

Camilla Capaldo – c.capaldo@lascalaw.com

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