Cass., 25 ottobre 2013, Sez. II, n. 24164 (leggi la sentenza per esteso)
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha sottolineato che, affinché la transazione stipulata sia valida, è necessario, da un lato, che essa cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche.
In buona sostanza, la pronuncia resa conferma la funzione dell’accordo transattivo che è strumento atto a porre fine ad una lite già sorta ovvero a prevenire l’instaurazione del giudizio.
Affinché una transazione sia validamente conclusa è quindi necessaria la concorrenza:
– di una situazione, attuale o potenziale, di lite;
– reciproche concessioni;
– di una situazione di oggettiva incertezza.
Senza la concomitanza di tali circostanze non si potrà parlare di accordo transattivo così come delineato dall’art. 1965 c.c. e dalla correlata giurisprudenza.
(Giuliana Poggi – g.poggi@lascalaw.com)