11.12.2013 Icon

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: chiamata del terzo e fideiussione al fideiussore

Trib. Piacenza, 19 novembre 2013 (leggi la sentenza per esteso)

In primo luogo, il Giudice piacentino ha chiarito che, dopo le iniziali divergenze interpretative, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore mantiene la veste di attore e l’ingiunto quella di convenuto. Da ciò consegue che l’opponente può convenire in giudizio unicamente il soggetto che ha ottenuto il provvedimento monitorio, mentre per poter chiamare terzi, ai quali ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche, deve necessariamente chiedere l’autorizzazione al Giudice adito.

Con la sentenza in esame, inoltre, il Tribunale ha osservato che, sebbene trattasi di figura non espressamente disciplinata dal nostro ordinamento, è meritevole di tutela la fideiussione al fideiussore, cosiddetta “fideiussione di regresso”, che non deve essere confusa con la fideiussione del fideiussore di cui all’art. 1940 c.c. Infatti, mentre tramite quest’ultima il secondo fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione del primo fideiussore, con la prima un soggetto si obbliga verso chi è già fideiussore, garantendogli, qualora pagasse il creditore, la fruttuosità dell’azione di regresso nei confronti del debitore principale. In altre parole, con la “fideiussione di regresso”, il garante rimane estraneo rispetto alla prima fideiussione, che costituisce contratto autonomo e distinto, seppure collegato.

11 dicembre 2013(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)