Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all’esito della fase istruttoria – nella quale veniva redatta consulenza tecnica d’ufficio -, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto che considerata la natura della causa, il valore della controversia e l’esistenza di alcune questioni di diritto di pronta soluzione, fosse opportuno sottoporre alle parti una proposta conciliativa.
Tuttavia, il Tribunale, non solo ha formulato una proposta transattiva, ma ha altresì deciso di rimettere le parti avanti al mediatore per svolgere l’attività conciliativa, viste le posizioni differenti emerse nel corso della causa.
Il G.U., pertanto, dopo aver formulato l’ipotesi di definizione bonaria, ha disposto l’esperimento del procedimento di mediazione, avvisando le parti che il medesimo è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria e invitando il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare. Inoltre, nel provvedimento viene ricordato che le parti sono tenute a prendere in debita considerazione la proposta avanzata dal Giudice, a pena di eventuale applicazione dell’art. 91 comma I c.p.c. e dell’art. 96 comma III c.p.c.
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 22 febbraio 2016 (leggi l’ordinanza)