25.07.2011 Icon

Forma dei contratti e obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento

– di Roberto Della Vecchia, in Le Società, 6/11, pag. 682

Il testo in commento trae spunto dalla sentenza del Tribunale di Verona, 22 luglio 2010 (leggi la sentenza per esteso), per muovere alcune riflessioni sulla nullità contratto quadro, in tema di servizi di investimento, per mancata sottoscrizione.

Nel caso di specie, rileva l’autore, si faceva riferimento ad un invito a proporre un contratto di negoziazione di strumenti finanziari, in assenza di accettazione da parte della banca; gli attori pertanto invocavano la nullità del contratto de qua per difetto di forma scritta. La domanda si fondava sul principio secondo cui, nei contratti ove è prescritta forma scritta ad substantiam, non possa essere sostituita la manifestazione di volontà di una parte da una mera dichiarazione confessoria dell’altra parte. Tale assunto è stato condiviso dal Tribunale citato sul presupposto che il solo documento contrattuale sottoscritto dal cliente e privo della sottoscrizione della banca, non sia idoneo ad integrare la forma prescritta di cui all’art. 23 del TUF.

Sul punto si è altresì osservato come la previsione della Direttiva n. 2006/73/CE del 10 agosto 2006 (Direttiva MIFID) abbia imposto agli Stati membri di prevedere che la stipula di un accordo di base, contenente reciproche obbligazioni delle parti, possa essere redatto sia in forma cartacea sia su di un altro supporto durevole. A tale riguardo si è rilevato che la Consob, nel “Nuovo Regolamento Intermediari” diffuso il 30 ottobre 2007, aveva confermato, in termini generali, l’obbligo della forma scritta per la prestazione di qualsiasi servizio di investimento diverso dalla consulenza; ciò tuttavia, senza aver preteso di approfondire la portata che tale obbligo avesse imposto e, in particolare, se debba intendersi secondo la tradizionale categoria civilistica della forma scritta ad substantiam.

L’autore ha poi ricordato come una pronuncia del Tribunale di Milano intervenuta sul tema, si sia espressa nel senso che il documento debba essere “redatto per iscritto” e che una copia debba essere consegnata al cliente, escludendo per contro la possibilità di racchiudere i due consensi (proposta e accettazione) in un unico documento. Ciò parrebbe esorbitare dalla portata della norma contenuta nell’art. 23 TUF che, piuttosto, rileva l’autore, parrebbe stabilire una forma c.d. di “protezione” posta a tutela  dell’informativa da fornire al cliente (investitore) e non, per converso, nelle forme scritte di cui all’art. 1350 c.c., poste a tutela della certezza dei terzi e dei negozi giuridici. In merito, si è tuttavia osservato che la prevalente giurisprudenza parrebbe orientata nel senso di dichiarare la nullità dei contratti afferenti la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se conclusi mediante sottoscrizione di un unico documento da entrambe le parti (o scambio di proposta e accettazione firmate).

Si è dato infine rilievo alla posizione della Consob che, con riferimento ai contratti di investimento conclusi con la clientela al dettaglio, ha specificato come l’ordinamento settoriale imponga la forma scritta ad substantiam e, con l’ulteriore puntualizzazione, che la determinazione delle condizioni, in presenza delle quali risulta integrato il requisito legale della forma scritta, sia demandata alla disciplina comune che equipara al documento cartaceo il documento concluso con modalità informatiche, se previsto di qualificate forme di sottoscrizione.

(Matteo Ferrando – m.ferrando@lascalaw.com)