29.07.2021 Icon

Finanziamento in pool e legittimazione attiva dei creditori

Le banche che partecipano ad un finanziamento, c.d. in pool, sono assimilabili al consorzio con attività interna ove lo schema adottato è quello del mandato irrevocabile con rappresentanza che non permette alle singole banche che partecipano al pool di agire autonomamente per la tutela delle proprie ragioni. È la banca capofila l’unica legittimata ad azionare il proprio diritto di credito, non anche le banche finanziatrici.

Tale principio è stato oggetto di una recente pronuncia del Tribunale di Lecce: n. 25670/21, pubblicata il 15 luglio 2021.

Nel caso in oggetto, una Società S.p.A. proponeva opposizione di terzo presupponendo che la società esecutata le avesse concesso il godimento dei beni staggiti con contratto di rent to buy, antecedentemente al pignoramento. Sul punto, veniva addotta l’illegittimità dello stesso da parte di terzi creditori, in quanto i beni immobili non sarebbero più stati di proprietà della Società esecutata, richiedendo la sospensione inaudita altera parte ex art 624 cpc e la nullità del pignoramento sui beni indicati di esclusiva proprietà dell’opponente.

La Società esecutata richiedeva, inoltre, la riduzione del pignoramento ad un unico bene ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva da parte dei creditori intervenuti sulla base dell’esistenza di un contratto di mandato irrevocabile con rappresentanza conferito ad un istituto di credito capofila che si era concretizzato in sede di contratto di finanziamento in pool e successiva convenzione interbancaria.

L’organo giudicante, a scioglimento della riserva assunta, prendeva posizione sull’opposizione di terzo, sulla riduzione del pignoramento e sulla carenza di legittimazione attiva delle banche intervenute.

In ordine alla decisione assunta circa la carenza di legittimazione attiva delle banche intervenute, il Giudice sottolineava che il c.d. finanziamento in pool, ovverosia prestiti sindacati caratteri dall’erogazione di ingenti somme a titolo di credito da parte di più banche a medio/lungo termine, è formato dal concorso di diversi negozi giuridici dotati di autonoma rilevanza causale. In particolare, i partecipanti necessari a tale forma di finanziamento sono la banca arranger che si assume l’onere dell’organizzazione, la banca capofila che coordina e la banca partecipante che provvede all’erogazione di una quota parte del prestito.

Il sodalizio che si instaura tra le banche nel finanziamento in pool, seppur guidate da una capofila, prevede che ogni istituto partecipi in modo autonomo alle decisioni. Dunque, si evince che le banche partecipanti ai prestiti sindacati formano un’organizzazione comune assimilabile a quella dei consorzi, con la conseguente applicazione della disciplina codicistica dei consorzi con attività interna.

Con riferimento all’obbligazione plurisoggettiva nascente dal contratto di finanziamento, emerge che, affinché sussista la solidarietà attiva è necessario che la stessa derivi da un valido titolo negoziale o da una disposizione normativa che la disponga espressamente. Conseguentemente, in assenza della stessa, ogni singolo istituto di credito è titolare del credito pro quota erogato ed ha diritto a richiedere il pagamento solo per la propria quota, fatta salva la possibilità di porre in capo alla banca capofila l’onere di riscuotere il credito totale.

Concludendo, nel caso concreto, legittimata ad agire al fine di realizzare forzosamente il diritto di credito derivante dal finanziamento in pool, è unicamente la banca capofila e non anche le banche finanziatrici. Per tali ragioni le pretese dei creditori intervenuti debbono essere considerate inammissibili per difetto di condizione dell’azione.

Cass., Sez. VI Civile, 15 giugno 2021, n. 16929

Giulia Simontacchi – g.simontacchi@lascalaw.com

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