18.01.2022 Icon

Fideiussioni e schema ABI: la tesi salomonica delle Sezioni Unite

Le tanto attese Sezioni Unite hanno concluso per la nullità parziale dei contratti di fideiussione, che riproducano lo schema unilaterale costituente intesa vietata ai sensi dell’art. 2 della legge 287 del 1990.

La sentenza ripercorre in modo puntuale i fatti che hanno portato all’intervento della Suprema Corte e i diversi orientamenti registrati sia in dottrina sia in giurisprudenza, giungendo a dettare un principio che pochi si aspettavano dopo le conclusioni del Procuratore Generale, ma che risulta comunque retto da una motivazione ben argomentata.

Come noto, la vicenda trae origine dal Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, con cui Banca d’Italia, all’epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito, aveva concluso che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione predisposto dall’ABI contenevano disposizioni che violavano la normativa antitrust, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme.

La giurisprudenza successiva, sia con riguardo alle fideiussioni, sia in generale con riferimento ai comportamenti distorsivi della concorrenza, è pervenuta a conclusioni spesso contrapposte, in particolare:

  • considerando intese anticoncorrenziali alle volte solo quelle caratterizzate da una forma negoziale, altre anche i meri comportamenti non contrattuali;
  • attribuendo la legittimazione a far valere la nullità delle predette intese in alcuni casi solo agli imprenditori e in altri anche ai privati (fino all’intervento delle Sezioni Unite n. 2207/2005 che ha riconosciuto tale diritto a chiunque abbia un interesse processualmente rilevante);
  • ritenendo che le fideiussioni conformi allo schema ABI siano irrimediabilmente nulle ovvero, affette da nullità parziale ovvero ancora valide ma con la possibilità per i garanti di ottenere il risarcimento del danno patito.

Al fine di trovare una soluzione a questa diatriba, la Suprema Corte inizia con l’osservare che l’iniziativa economica in Italia è disciplinata dall’art. 41 della Costituzione, norma che, sebbene riconosca la libertà di esplicazione dell’iniziativa economica privata, nel contempo afferma che la stessa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e che la legge deve determinare i controlli opportuni. In tal senso, anche la legge antitrust n. 287/1990 è diretta a realizzare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, “se tale è la ratio della predetta normativa, il tenore letterale dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, è a sua volta inequivoco nello stabilire che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”. Da tale disposizione discende che la tesi secondo cui al consumatore sarebbe consentita la sola azione risarcitoria “non convince, sia perché contraria a pressoché tutti i precedenti di questa Corte successivi alle Sezioni Unite n. 2207/2005, sia – e soprattutto – per ragioni inerenti alle specifiche finalità della normativa antitrust”.

Pertanto, i contratti che realizzino l’intesa vietata devono ritenersi inderogabilmente nulli. Infatti, prosegue la Corte, “l’interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l’interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest’ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto”.

In tal senso induce anche l’esame del diritto eurounitario di cui si occupano le Sezioni Unite nella seconda parte della sentenza.

Tanto premesso, la Cassazione rileva però che, una volta esclusa l’idoneità della sola tutela risarcitoria, “deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata – appunto – a tali clausole. Né va tralasciato il rilievo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di conservazione del negozio”.

Infatti, l’ordinamento esprime il generale favore per la conservazione, ove possibile, dei negozi giuridici. Con riguardo alla fideiussione è naturale presumere che il garante l’avrebbe comunque prestata, anche senza le clausole invalide, avendo un interesse a che il debitore principale ottenga il finanziamento bancario. Nel contempo “è del tutto evidente che anche l’imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe quella dell’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.

In conclusione, secondo le Sezioni Unite:

  • le fideiussioni conformi allo schema ABI restano valide ed efficaci, sebbene depurate delle sole clausole riproduttive di quelle ritenute anticoncorrenziali da Banca d’Italia;
  • tale nullità è rilevabile d’ufficio da parte del Giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Cassazione a presidio del principio processuale della domanda;
  • la conseguente azione di nullità è imprescrittibile.

La sentenza in commento avrà naturalmente notevoli ripercussioni sui crediti in sofferenza e sulle azioni di recupero avviate dalle Banche, in relazione alle quali ci si attende un incremento del contenzioso.

Questo, d’altro canto, comporterà per gli istituti di credito la necessità di tutelarsi per il futuro, prima di tutto agendo nei confronti dei fideiussori entro il breve termine di cui all’art. 1957 c.c., circostanza che certamente non va a vantaggio dei garanti, determinando l’onere di rientrare in tempi più rapidi dall’esposizione debitoria ed aggravando quest’ultima di spese legali.

Le Sezioni Unite, seppure abbiano formalmente portato chiarezza, avranno tuttavia numerosi strascichi, sia in considerazione del fatto che alcuni aspetti rimangono tuttora irrisolti (ad esempio la sorte delle fideiussioni specifiche) sia per la necessità di procedere all’adeguamento dei modelli per i clienti non ancora volturati a sofferenza.

Cass., Sez. Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994

Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com

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