10.01.2013 Icon

Fideiussione omnibus, la banca non ha limiti di tempo per l’ingiunzione al garante

Trib. Reggio Emilia, 18 ottobre 2012, Sez. Civ., n. 1743Massima: “Nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 C.c.” (leggi la sentenza per esteso)

In caso di clausola comportante la rinuncia preventiva del fideiussore al regime decadenziale di cui all’art. 1957 c.c., atteso che, nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principlae, ma al suo integrale adempimento, così come nel caso della sentenza in oggetto risultava dalla clausola prevista dalle parti, l’azione del creditore nei confronti del fideiussiore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c..

(Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com)