30.08.2019 Icon

Fideiussione nulla? Occorre allegare lo specifico pregiudizio

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza dello scorso 3 maggio, ha concesso la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo opposto dai fideiussori (ed emesso in favore di una Banca assistita dal nostro Studio), i quali avevano eccepito la nullità delle garanzie rilasciate, in quanto asseritamente concluse in violazione della normativa antitrust.

Il magistrato, con il provvedimento in commento, ha affrontato soprattutto il tema dell’onere della prova chiarendo che “occorre che colui che invoca l’illegittimità delle intese bancarie e dei contratti che le recepiscono sia portatore di uno specifico pregiudizio conseguente alla diminuzione od esclusione del carattere competitivo del mercato”.

Infatti, argomenta il Giudice che “quando dunque le intese sono suscettibili di restringere la concorrenza sul mercato sonovietate e tali possono essere anche le determinazioni di un’associazione di imprese bancariache possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.Tuttavia – prosegue il Tribunale – sulla base di quanto rileva la Banca d’Italia nel provvedimento in data 2.5.2005, da un lato, occorre verificare che la sostanziale uniformità delle clausole contrattuali è frutto di un’effettiva intesa tra banche e, da altro lato, che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto.

Ed infatti, l’uniformità può nascere anche da una consolidata prassi bancaria persistente, come in effetti nasce, ed occorre dunque dimostrare che lo schema Abi consolida tale prassi, ne comporta l’applicazione uniforme ed impedisce ogni forma di diversificazione delle clausole che contemperino gli interessi opposti delle parti.Da altro lato, occorre – e conclude come abbiamo accennato precedentemente – che colui che invoca l’illegittimità delle intese bancaria e dei conseguenti contratti che le recepiscono sia portatore di uno specifico pregiudizio conseguente alla diminuzione od esclusione del carattere competitivo del mercato”.

Nel caso di specie, i garanti nulla hanno allegato a sostegno delle proprie doglianze.

Quindi, la dedotta illegittimità, risulta del tutto sfornita di prova.

Conclusivamente, dunque, il Tribunale, allineandosi ad altre recenti pronunce in argomento, appare meritevole di attenzione proprio sotto il profilo della prova, che in tal caso risulta assente.

Anche volendo ritenere che le clausole invocate come nulle derivino da intesa bancaria è necessario pertanto “allegare lo specifico pregiudizio subito dalle garanti (Cass. 3640/2009), pregiudizio neppure dedotto specificatamente nel presente procedimento”.Tribunale di Bergamo, ordinanza del 3 maggio 2019Paola Maccarrone – p.maccarrone@lascalaw.com

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