App. Milano, 1° febbraio 2012
Massima: “A prescindere dal carattere autonomo della garanzia prestata, la banca, una volta informata del carattere abusivo e fraudolento dell’escussione della garanzia, è tenuta, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., a rifiutare il pagamento, opponendo la c.d. “exceptio doli”.”
I giudici di secondo grado hanno recentemente confermato un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, in materia di fideiussione a prima richiesta. In particolare, la Corte d’Appello ha rilevato che il garante (nel caso di specie si trattava di una banca), allorché pervenga la richiesta di pagamento da parte del creditore, è tenuto a verificare che l’escussione non sia fraudolenta e sia conforme alle condizioni contrattuali: in difetto, onde non perdere il diritto alla rivalsa, il garante deve rifiutare il pagamento, opponendo l’exceptio doli.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)