29.04.2016 Icon

Le Sezioni Unite intervengono definitivamente sul falso valutativo

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla rilevanza penale del “falso valutativo” nel reato di falso in bilancio, hanno confermato la piena punibilità delle valutazioni estimative, già prevista dalla normativa ante riforma.

In esito alla camera di consiglio del 31 marzo 2016, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione:

se, in tema di false comunicazioni sociali, la modifica con cui l’art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha eliminato nell’art. 2621 cod. civ. l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie“.

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data risposta negativa, con la seguente precisazione:

Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni“.

La questione in esame deriva dalla modifica dell’articolo 2621 del Codice Civile, introdotta dalla Legge n. 69/2015, la quale, con riguardo alle false comunicazioni sociali, ha confermato la rilevanza penale dell’esposizione di “fatti materiali non corrispondenti al vero” ma ha contestualmente eliminato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, presente invece nell’originaria versione della norma.

Tale modifica ha causato una considerevole divergenza interpretativa, dimostrata da tre diverse pronunce, tutte emanate dalla V sezione penale in poco più di sei mesi, con cui la Corte ha dapprima sancito che la novella sul falso in bilancio avesse escluso la rilevanza del falso valutativo (Cass. n. 33774/15), poi ha negato tale esclusione (Cass. n. 890/16), per tornare, infine, alla teoria della non punibilità del falso valutativo (Cass. n. 6916/16).

Nella prima e nella terza sentenza, i Giudici di legittimità non hanno ritenuto che la nuova formulazione dell’art. 2621 c.c. includesse anche il falso valutativo, stabilendo che il legislatore intendesse estromettere dalla fattispecie le valutazioni estimative.

Secondo l’interpretazione proposta dalla seconda delle tre sentenze, invece, le valutazioni rientrerebbero nella categoria della falsità, qualora contraddicessero criteri di valutazione indiscussi o indiscutibili e siano fondato su premesse contenenti false attestazioni.

Con la decisione delle Sezioni Unite, di cui si attende il deposito delle motivazioni, termina definitivamente l’alternanza di pronunce della Suprema Corte che hanno determinato l’insorgere del contrasto giurisprudenziale e le conseguenti difficoltà di applicazione della riforma sul falso in bilancio.

Cass., Sez. Un., informazione provvisoria n. 7, 31 marzo 2016 (leggi l’ordinanza)Luciana Cipollal.cipolla@lascalaw.comFabrizio Manganiellof.manganiello@lascalaw.com