L’argomento che si segnala ai lettori, compie un’interessante digressione sull’orientamento giurisprudenziale relativo all’applicazione o meno dell’ art. 72 quater l.f. sul credito del concedente per i canoni in scadenza dopo il fallimento e il valore del bene a seguito della nuova allocazione dello stesso.
Va precisato che, se il contratto di leasing si è risolto in epoca antecedente a quella della dichiarazione di fallimento, non si può applicare l’art. 72 quater l.f. in quanto le norme contenute nel predetto articolo, presuppongono che, alla data dell’apertura del concorso dei creditori, il contrato di leasing sia ancora pendente.
Ne consegue che, laddove sia riscontrabile l’avvenuta risoluzione anticipata del contratto di leasing, in un momento antecedente a quello della pubblicazione della sentenza di fallimento, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene, se inventariato, e all’ammissione al passivo per l’intero credito maturato in conseguenza dell’intervenuta risoluzione.
Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza prevalente, nell’attività di riallocazione del bene sul mercato, la società di leasing non sarebbe in nessun modo incentivata a conseguire il massimo prezzo realizzabile, bensì a procedere alla vendita del bene ad un prezzo di mercato.
Tale precisazione comporta la rilevante conseguenza che gli organi della procedura potranno determinarsi nei confronti della società di leasing e così, non giudicando congruo il prezzo di mercato: 1. respingere la domanda di ammissione al passivo per la differenza tra il minor prezzo e i canoni a scadere e 2. chiedere alla società di leasing la differenza tra prezzo conseguito corrispondente alla somma dei canoni a scadere e il maggior valore di mercato.
Quanto alla regolazione in sede concorsuale della differenza tra credito vantato dal concedente e ricavato della vendita o allocazione del bene, è bene precisare che la norma in oggetto, indica quale momento di determinazione di tale credito, la dichiarazione di fallimento.
Secondo la norma, tale credito dovrebbe ricomprendere tutti i canoni, sia scaduti che a scadere comprensivi degli interessi di mora sino alla data di fallimento.
Quanto all’ipotesi di fallimento del concedente che l’art. 72 quater l.f. comma 4 definisce come le società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, la norma prevede la prosecuzione del contratto.
Né consegue pertanto la facoltà per l’utilizzatore di acquistare alla scadenza la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
10 luglio 2014
(Valeria Sallemi – v.sallemi@lascalaw.com)