17.02.2013 Icon

Fallimento di una società di fatto costituita tra società di capitali

Tribunale di Brindisi, 7 gennaio 2013Massima non ufficiale: “Fallisce la società di fatto costituita tra società di capitali, ancorché in sede di costituzione non siano rispettate le condizioni di cui all’art. 2361, comma 2, c.c.” (leggi sentenza per esteso

Con sentenza del 7 gennaio 2013, il Tribunale di Brindisi, nel pronunciarsi sull’istanzadella Curatela ex art. 147, comma 5, l.f., ha affrontato alcune importanti questioni di diritto legate alla fallibilità di società di fatto costituite tra altre società.

Il Tribunale, in ordine all’eccezione preliminare sollevata dal resistente in relazione ai limiti che l’art. 147 l.f. porrebbe al riconoscimento di una società di fatto tra due società di capitali, ha statuito che, perché possa configurarsi un fallimento di una società di fatto esistente tra società di capitali, non devono necessariamente sussistere le condizioni indicate dall’art. 2361, comma 2, c.c..

Più precisamente tale norma, come noto, prevede che, ai fini dell’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime,  vi deve essere la delibera assembleare circa l’assunzione di tali partecipazioni, nonché la specifica informazione, da parte degli amministratori, delle stesse nella nota integrativa del bilancio.

Ciò per il fatto che l’atto di assunzione ha natura di atto gestorio, riservato agli amministratori e, in quanto tale, idoneo a obbligare la società nei confronti dei terzi, anche in assenza delle predette formalità.

Ad avviso del Tribunale pugliese, anche nel caso in cui l’assunzione di partecipazioni da parte delle società di capitali sia avvenuta senza in rispetto delle prescrizioni sopra ricordate, non può essere preclusa la dichiarazione di fallimento: ciò al fine di tutelare i creditori che, in buona fede, hanno contrattato con la società.

Il difetto di autorizzazione dei soci, pertanto, ha una rilevanza meramente interna alla dinamica sociale, non comportando l’invalidità dell’assunzione di tali partecipazioni, bensì, esclusivamente, la responsabilità degli amministratori nei confronti della società.

In conclusione, deve ritenersi che l’art. 147, comma 5, l.f. contiene semplicemente una specificazione del principio generale dell’estensione del fallimento della società di fatto ai soci della stessa e, quindi, il curatore della società di capitali fallita può richiedere il fallimento in estensione di una società di fatto fra società di capitali e/o persone.

(Martina Pedrazzoli – m. pedrazzoli@lascalaw.com)