24.01.2017 Icon

Estensione della garanzia per vizi dell’immobile

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ribadito con sentenza del 18 gennaio 2017 n. 1208, l’operatività della garanzia ex art. 1669 c.c. non è limitata ai gravi difetti della costruzione relativi al bene principale, come gli appartamenti costruiti, dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell’opera.

Orbene nel caso di specie la Corte di Appello aveva omesso di esaminare la questione dell’applicabilità all’autorimessa, acquistata dai ricorrenti unitamente agli appartamenti, delle disposizioni del D.M. 1.2.86, in materia di sicurezza e prevenzione incendi, e la dedotta violazione delle prescrizioni ivi previste in materia di pendenza della rampa di accesso e di raggio minimo di curvatura.
La Corte d’Appello aveva, infatti, omesso di valutare adeguatamente, anche in relazione alle prescrizioni del D.M. 1.2.86, i rilievi della Ctu, riportati nel corpo del ricorso dei ricorrenti, secondo cui “la pendenza della rampa di accesso superava evidentemente il 20%, presentava un insufficiente raggio di curvatura ed un’invasione della sede stradale antistante da parte del piano inclinato della rampa… onde non risultava possibile un uso agevole e sicuro della stessa”.

La sentenza impugnata è stata dunque cassata, dovendo specificamente valutarsi l’applicabilità del D.M. 1.2.86 al caso di specie e l’incidenza dei vizi di costruzione e delle violazioni descritte dal Ctu sulla funzionalità dell’autorimessa, ai fini di verificare se esse comportino o meno l’inagibilità della rampa di accesso e, conseguentemente, una notevole menomazione all’utilizzo di detto bene.

Walter Pirracchiow.pirracchio@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA