App. Aquila, 14 febbraio 2012
Massima: “Nel procedimento pre-fallimentare, l’esistenza e la titolarità del diritto di credito dell’istante costituiscono i presupposti per la legittimazione alla presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, ed in caso di contestazioni da parte del debitore, il Tribunale deve pronunciarsi incidenter tantum, in base ad una valutazione probabilistica e prudenziale del credito, con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della sottoscrizione del titolo dal quale la pretesa del richiedente deriva, non può avere luogo il giudizio di verificazione dell’autenticità della firma.”