In conformità a quanto disposto dall’art. 168 L.F, devono essere dichiarate improcedibili/nulle le azioni esecutive pendenti in danno del debitore che abbia presentato la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo regolarmente pubblicata nel Registro delle Imprese.
E’ quanto stabilito con l’ordinanza di cui al presente commento, con la quale il Tribunale di Cassino ha accolto l’istanza di improcedibilità depositata dall’esecutata nell’ambito di una procedura esecutiva promossa contro la stessa.
La decisione del Tribunale appare conforme al dettato dell’art. 168 L.F comma 1, che prevede testualmente “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologa del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per tiolo o causa anteriori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
Infatti, nel caso di specie, il Giudice dell’Esecuzione, rilevato il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dall’esecutata e la pubblicazione del relativo ricorso nel Registro delle Imprese, ha dichiarato l’improcedibilità delle azioni esecutive pendenti, disponendo lo svincolo delle somme pignorate.
Trib. Cassino, 7 marzo 2016 (leggi l’ordinanza)